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14 maggio 2020

Dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini degli adempimenti per mantenere l’agevolazione prima casa sono sospesi

Ai sensi dell’art. 24 del dl n. 23/2020 viene disposta la sospensione dei termini previsti in merito alla agevolazione “prima casa” ed ai relativi adempimenti, a causa della situazione attuale di emergenza che rallenta le compravendite. In particolare, dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, i termini entro i quali effettuare gli adempimenti necessari per mantenere i benefici prima casa o per usufruire del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa sono stati sospesi.

Si tratta dei termini di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il soggetto acquirente deve trasferire la residenza nel comune in cui si trova l’abitazione; nonché del termine di un anno entro cui il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.

Il beneficio, in particolare, comporta, come è noto, agevolazioni nella riduzione della imposta di registro negli atti di compravendita, della applicazione di una somma fissa per le imposte ipotecaria e catastale, riduzione dell’IVA per chi acquista direttamente dall’impresa costruttrice (con vendita soggetta a Iva), nonché un credito d’imposta per i soggetti che vendono e riacquistano casa entro 12 mesi usufruendo delle agevolazioni medesime